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Responsabilità da cose in custodia e liquidazione del danno non patrimoniale per morte causata da fatto illecito

La corte di Appello di Firenze, con la decisione del 18 febbraio 2021, ha condannato il Comune al risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli eredi legittimi di un soggetto deceduto in seguito a lesioni gravissime riportate a seguito di una caduta  in bicicletta provocata da un avvallamento presente sulla strada.

La decisione dei Giudici fiorentini afferma due principi importanti:

  1. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e del richiede solo la sussistenza nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Tale responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito.
  2. In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l’intensità della sofferenza medesima.

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