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Estinzione finanziamento anticipato, diritto alla riduzione complessiva del costo del credito (rimborso di interessi e costi sostenuti)

Un’importante e recentissima sentenza della Corte di Cassazione, del 6.9.2023 (n.25977/2023), ha stabilito un importante principio in tema di estinzione del finanziamento, riconoscendo il  diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi del credito, quali interessi e altre spese sostenute. La decisione dei Giudici di legittimità, seguita alla decisione della Corte costituzionale del 22 dicembre 2022 b.263 – in linea con la sentenza C.-338/18 (“Lexitor”) – che si era  espressa favorevolmente circa la riduzione dei costi del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

I Giudici di legittimità hanno infatti stabilito l’importante principio per cui: “È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso si estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D.lgs.206/2005.” In particolare, l’art.1 della direttiva 90/88/CEE, ha introdotto il concetto di ”costo totale del credito al consumatore”, nel quale devono ricomprendersi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.

Nello specifico, la direttiva comunitaria richiamata nella decisone- la n. 2008/48/CE- all’art.3 paragrafo 1 lettera g) fa rientrare nel “costo totale del credito”, cui il diritto alla riduzione deve rapportarsi, ..” tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito.. sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi..”

Testo integrale sentenza seguente Link:

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