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CONTROVERSIE CON FORNITORI DI LUCE E GAS

L’Avv. Grandinetti, con la sua esperienza decennale di consulente di Associazione di consumatori, ha sviluppato una solida esperienza nelle vertenze tra i clienti e i fornitori di beni primari come energia e gas, giungendo il più delle volte alla risoluzione delle questioni insorte, velocemente e con contenimento delle spese.

Infatti, in materia, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato ed approvato la delibera n. 639/2017/E/com mediante la quale mette a disposizione dei consumatori, a partire dal 01.01.2018, la possibilità di richiedere l’intervento dell’Autorità per le controversie con i Fornitori di energia elettrica o gas.

Il ricorso all’Autorità è snello e veloce e consente all’Utente di risolvere, in via bonaria e mediante l’intervento del citato Ente, la problematica segnalata, potendo chiedere ed ottenere il giusto indennizzo, o l’annullamento di fatture errate, indebite o prescritte il tutto senza costi di avvio del procedimento.

Nella delibera viene precisato che se il reclamo all’operatore e la successiva conciliazione non risolveranno il problema con il fornitore, il consumatore potrà, comunque, chiedere all’Autorità di intervenire per dirimere la questione.

La struttura del nuovo sistema di tutele per i consumatori per risolvere reclami e controversie, infatti, si articola su tre livelli (i primi due sono in vigore da gennaio 2017).

Il primo livello è il reclamo al proprio fornitore, al quale può seguire, se non si ottiene riscontro o questo non sia soddisfacente, il secondo livello, ovvero la conciliazione (che si pone, poi, quale condizione obbligatoria per l’eventuale successivo ricorso al giudice).

Per i casi che non trovano soluzione con la conciliazione, dal 1° gennaio 2018 si aggiunge dunque un terzo livello che – come detto – prevede la decisione della questione da parte dell’Autorità (alternativo al ricorso al giudice, fermo restando il diritto alla tutela giudiziaria dinanzi al giudice).

La richiesta di accesso al terzo livello andrà presentata entro 30 giorni dalla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. Tale sistema di tutele assicura «una maggiore efficacia nella gestione dei reclami e delle controversie, con una semplificazione dei meccanismi, per ridurre le tempistiche, i costi e migliorare la qualità delle risposte». Tali regole si riferiscono ai soli clienti dell’energia elettrica e del gas, domestici e non,

In ogni caso, qualora la decisione dell’Autorità non sia soddisfacente l’utente potrà sempre fare ricorso al Giudice ordinario.

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