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Bond Grecia: se la banca non informa è responsabile

BONDS sono titoli di credito emessi da Società o enti pubblici che attribuiscono al suo detentore il diritto al rimborso capitale prestato all’emittente, più un interesse su tale somma. I bonds sono quindi forme di investimento sotto forma di strumenti finanziari.

Per valutare i bonds (o titoli obbligazionari), nonché le Società/enti/Stati emittenti il metodo è il Rating che va ad indagare circa il loro rischio finanziario o di insolvenza (cosiddette Agenzie di rating). Molte volte le Banche sono depositarie di bonds, che vengono compravendute ai propri correntisti investitori.

Nel caso di specie, all’ ignaro correntista furono venduti bonds dello stato Grecia, per il controvalore di € 500.000,00, non informandolo adeguatamente circa i rischi di tale investimento, sulla falsa riga dei precedenti “casi catastrofici” delle obbligazioni Lehmann  Brothers e Repubblica Argentina.

Lo stato Grecia, infatti, nel 2009, dava  il via alla tempesta finanziaria che rischiava di travolgere l’intero assetto monetario europeo, dichiarando al mondo ed ai mercati di avere un deficit di bilancio quattro volte superiore al limite fissato dalla UE.

Nei mesi successivi avrebbe confessato di non avere forze per sopravvivere, nonostante gli aiuti europei, che sebbene reiterati, purtroppo in quel momento di assoluta gravità, non apparivano essere sufficienti. Il mercato finanziario era inavvicinabile per i bonds  ellenici, ritenuti spazzatura. Ciò nonostante, come nel caso di specie, le Banche “piazzavano” ancora  i suddetti titoli, non informando adeguatamente  gli investitori.

L’importante sentenza ottenuta dal sottoscritto presso il Tribunale di Vicenza sottolinea quindi il fatto di aver sottoposto ad una persona con una propensione al rischio media, quindi con “accettazione di moderate oscillazioni negative del capitale investito”, obbligazioni di un paese a rating BBB+(in discesa)! Tale carente set informativo rilasciato dalla Banca, non può far ritenere integrati gli obblighi di “dettagliata informativa preventiva” gravanti sulla stessa.

Pertanto, l’inadempimento della Banca agli obblighi informativi, e di diligenza professionale, sulla stessa gravanti, comportano la risoluzione per inadempimento degli ordini di acquisto, con risarcimento pari al capitale investito maggiorato  di interessi.

Leggi qui la sentenza

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