skip to Main Content

La risoluzione dei contratti per causa di forza maggiore in caso di contagio da Covid 2019, diritto al rimborso di quanto pagato e anticipato

Il contesto storico nel quale ci si è venuti a trovare nelle appena trascorse vacanze natalizie, caratterizzato da stringenti limitazioni alla libertà di movimento a causa dell’epidemia del virus Covid-19, ha fatto emergere situazioni spiacevoli per un gran numero di viaggiatori in relazione alla prenotazione di Viaggi aerei, soggiorni in alberghi e prenotazione di musei ed eventi.

Premesso che il Ministero della Salute italiano ha più volte raccomandato di posticipare i viaggi non necessari e la stessa Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha aveva dichiarato il nuovo Coronavirus una quale emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale quante possibilità ha il cliente di ottenere il rimborso dell’intera somma versata per l’acquisto dei biglietti aerei o in sede di prenotazione dell’albergo in caso di contagio da coronavirus?

La situazione risulta inquadrabile nella sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione per la quale è stato già corrisposto il prezzo o parte di esso con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1463 c.c.

La norma presa in esame regola le conseguenze dell’impossibilità definitiva e totale della prestazione per causa non imputabile alla parte nei contratti con prestazioni corrispettive: pertanto quando una prestazione diventa impossibile, per causa di forza maggiore, quale e’ il caso di contagio da malattia infettiva, chi ha ricevuto un pagamento è tenuto a restituirlo integralmente.

L’impossibilità non imputabile importa altresì il venir meno del fondamento giustificativo della controprestazione, determinando l’effetto risolutorio del vincolo contrattuale, cosicché il debitore liberato, qualora non abbia ricevuto la controprestazione, non può pretenderla mentre, ove l’abbia ricevuta, dovrà restituirla, secondo le norme sulla ripetizione dell’indebito.

Impedimento per causa di forza maggiore è anche trattato all’interno del Codice del Turismo, ovvero il D.lgs. n.79/2011, il quale stabilisce che ”nel caso di impedimento del consumatore di partire per il viaggio organizzato e già saldato, per cause impreviste e lui non imputabili che precludono la partenza, vi è l’obbligo da parte del tour operator di rimborsargli tutte le somme già versate, al di là della stipula o meno della polizza assicurativa, tenendo anche conto del connaturato rischio imprenditoriale“.

In particolare, in relazione all’annullamento “obbligato” dei viaggi aerei, la legittimità della richiesta di rimborso di quanto già versato, è supportata altresì, espressamente, da quanto disposto dall’art.945 del codice della navigazione: ”Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto e’ risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.”

Tra le cause di forza maggiore rientrano quindi sopravvenuti e imprevedibili motivi di salute alla stregua di calamità naturali o diffusione di epidemie sopraggiunte nel luogo di destinazione.

In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte (come appunto nel caso di contagio da Covid 19 nell’ imminenza della partenza) (Cassazione n. 18047/2018 – sul punto anche Cassazione n. 26958/2007).

Anche una recente pronuncia del Tribunale Firenze Sezione III 22/05/2019, n.1581 ha ritenuto che la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art.1463 cod. civ..

Anche in dottrina è stato affrontato il tema dell’impossibilità sopravvenuta con effetti liberatori per il debitore ossia maturata successivamente alla conclusione del contratto.

Quest’ultima può aversi quindi se concorrono l’elemento oggettivo dell’impossibilità di eseguire l’obbligazione e quello soggettivo dell’assenza di colpa nella realizzazione dell’evento che ha reso impossibile tale prestazione.

Ovviamente tutto quanto sopra esposto trova ancora maggior forza con conseguenze generalizzate qualora sussistesse da parte dello Stato un divieto assoluto di movimento in caso di contagio da virus altamente contagioso come nel caso della normativa d’urgenza emessa per il diffondersi in Italia del Covid 19.

Detti principi sono stati fatti propri dal Governo con il DL 02/03/2020 stabilendo che nei casi di contagio da Coronavirus, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto.

Quindi, a fronte della richiesta di risoluzione del contratto formulata dal viaggiatore, l’organizzatore del viaggio, l’albergatore o la compagnia aerea, dovranno provvedere al rimborso integrale di quanto versato: nel caso di pacchetti turistici o biglietti aerei, eventualmente sotto forma di voucher di importo pari al dovuto, da utilizzare entro non meno di 18 mesi, e trascorsi gli stessi senza utilizzo, il viaggiatore avrà comunque diritto a riavere l’equivalente monetario.

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back To Top