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Vaccino anti-covid: indennizzi e risarcimento danni

È del mese scorso il decreto sostegni ter n. 4 del 27 gennaio 2022, emanato dal Governo per aiutare le imprese in difficoltà a causa della pandemia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, ha disposto lo stanziamento di fondi per estendere l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 a chi ha riportato lesioni o menomazioni permanenti a causa della vaccinazione anti-covid.L’articolo 20 del decreto sostegni ter stabilisce che l’indennizzo di cui al comma 1 spetta a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.Il fondo stanziato per far fronte alle richieste di indennizzo è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio.

Facendo un passo indietro, di fondamentale importanza è stata la pronuncia della Corte Cost. sent. n. 118/2020 del 23.06.2020 cha ha portato appunto all’affermazione del ristoro anche per le vaccinazioni non obbligatorie, superando un’irragionevole disparità di trattamento che riconosceva tale riconoscimento solo relativamente alle vaccinazioni previste come obbligatorie. Bisogna evidenziare in ogni caso come l’indennizzo non è l’unico istituto, riconoscendosi, in danno dello Stato, anche il dovere di risarcire il danno, laddove ne ricorrano i presupposti.

Va precisato che lo strumento risarcitorio e quello indennitario sono diversi tra loro, non solo rispetto ai presupposti ma anche rispetto agli effetti.

L’indennizzo, infatti, costituisce una forma di ristoro derivante da un’attività lecita ma lesiva: di conseguenza, esso viene erogato “per il semplice fatto obiettivo e incolpevole dell’aver subito un pregiudizio non evitabile in un’occasione in cui l’intera collettività trae un beneficio”.

Per converso il risarcimento del danno ha natura sia sanzionatoria sia riparatoria, avendo come presupposto la presenza di un danno ingiusto da ristorare. Essenziale è che vi sia la prevedibilità della conseguenza dannosa e l’elemento soggettivo, cioè la presenza del dolo o della colpa dell’agente: perché il danno da vaccino sia ristorabile ex art. 2043 c.c. è necessario che esso sia derivato dal dolo o dalla colpa di chi ha inoculato il vaccino (Medico o Struttura sanitaria: si prenda come esempio la somministrazione del vaccino ad un soggetto che non poteva riceverlo per stati morbosi pregressi e incompatibili).

L’aspetto problematico, ma superabile, legato sia al riconoscimento dell’indennizzo che di un danno patito a causa del vaccino, è senza dubbio la prova del nesso di causalità, che grava sul danneggiato, che il più delle volte può essere provato attraverso una consulenza medico legale.

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