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Responsabilità sanitaria l’omissione del medico

Di fronte ad una sintomatologia compatibile con più patologie, il sanitario non deve limitarsi a suggerire al paziente ulteriori accertamenti diagnostici ma deve disporli egli stesso, a pena di responsabilità in caso di dimissioni e conseguente morte del paziente.”

Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza 7 luglio 2021, n. 19372. Con la sentenza in commento la Cassazione torna a pronunciarsi in tema di responsabilità medica, ribadendo il principio, già affermato in precedenza, secondo cui il medico di guardia medica va esente da responsabilità per la morte del paziente, visitato e dimesso, solo se non vi è prova di un suo inadempimento – sotto forma di condotta omissiva, di diagnosi errata o di una cautela necessaria e non adottata – e quindi quando l’evento dannoso non è causalmente collegabile alla sua condotta.

Nel caso di specie, la moglie e i figli di un paziente deceduto citavano in giudizio l’Azienda Sanitaria e l’operatore della guardia medica che aveva visitato l’uomo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in seguito alla morte del proprio congiunto.

Riferivano che, dopo la visita e malgrado i forti e persistenti dolori al torace riferiti dall’uomo, quarantatreenne, il medico gli aveva diagnosticato uno stato d’ansia da stress in luogo di un inizio di dissecazione dell’aorta, dimettendolo incautamente.

Alla luce di tale principio la Cassazione conferma quindi l’operato del giudice di merito che, nel caso di specie, ha ritenuto sussistente una condotta inadempiente del medico, causalmente correlata alla morte dell’uomo.

Sentenza

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