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Responsabilità del medico e della struttura

Una recente sentenza della Cassazione civile (N.6593/2019) è ritornata sulla questione –di grande interesse- del riparto dell’onere della prova in tema di responsabilità medica, facendo ancora una volta ricadere sul medico l’onere di provare la sua assenza di colpa nella causazione del danno del paziente o in ogni caso nel peggioramento di una sua malattia.
In particolare, nella fattispecie sottoposta al giudizio della Cassazione, nel precedente grado di giudizio, non sarebbero stati tenuti in debita considerazione i principi in materia di riparto dell’onere probatorio, secondo cui “in tema di responsabilità professionale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto/contatto sociale (ad esempio il ricovero) e l’insorgenza o aggravamento della patologia, ed allegare l’inadempimento del medico astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del medico dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”, ovverosia non dipendente da sua colpa. Sarà quindi onere a carico del professionista di fornire la prova di avere correttamente adempiuto la propria prestazione medica, ovverosia che la stessa sia stata eseguita in modo diligente, e che gli esiti infausti siano stati determinati da un evento imprevisto o da lui non prevedibile. (sul punto Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 20 ottobre2015, n. 21177).Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, ai sensi dell’art.1218 c.c., è onere del paziente dimostrare solo l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno dallo stesso patito.

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