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RECESSO DA CONTRATTO TELEFONICO E BOLLETTE ABUSIVE DELL’OPERATORE
Hai cambiato operatore telefonico mesi fa, hai inviato la disdetta, ma le fatture del vecchio gestore continuano ad arrivare. Magari hai anche pagato qualche bolletta per paura di finire nella lista dei cattivi pagatori. Ora ti ritrovi con un “debito” che non dovresti avere.
È una delle pratiche più diffuse (e contestate) nel settore delle telecomunicazioni: ma c’è una buona notizia, la legge è dalla tua parte e i tribunali danno ragione agli utenti in modo sistematico.
Lo Studio Legale Grandinetti si occupa da anni di queste controversie e sa esattamente come muoversi per tutelare i tuoi diritti.
Perché continuano a mandarti le fatture?
Quando cambi operatore e attivi la portabilità del numero, il vecchio contratto si risolve automaticamente. Lo dice chiaramente il Codice delle comunicazioni elettroniche: la richiesta di portabilità è già una manifestazione di recesso.
Eppure molti operatori “dimenticano” di chiudere il contratto e continuano a fatturare. Le fatture che ricevi dopo la disdetta non hanno alcun valore legale: sono crediti inesistenti.
Cosa dice la legge
Il decreto Bersani ti garantisce il diritto di recedere da un contratto telefonico senza vincoli, senza ritardi e senza costi ingiustificati.
Il Codice del consumo stabilisce che dopo la disdetta non devi più niente: il contratto è finito e l’operatore deve restituirti eventuali somme già pagate.
Le decisioni dei tribunali sono chiarissime: la richiesta di portabilità del numero vale come recesso. L’operatore che continua a fatturare deve restituire tutto, IVA inclusa, più gli interessi. Lo ha ribadito di recente il Tribunale di Milano (sentenza n. 11104/2024), confermando un orientamento ormai consolidato.
Cosa è necessario fare:
- Conserva le prove: hai la ricevuta della raccomandata o della PEC con cui hai inviato la disdetta? Tienila da parte. È la tua arma principale.
- Manda un reclamo scritto: scrivi all’operatore (via PEC o raccomandata) contestando le fatture e chiedendo:
• Lo storno di tutti gli importi addebitati dopo la disdetta;
• La chiusura definitiva del contratto;
L’operatore ha 45 giorni per rispondere, se ignora il reclamo, hai diritto anche a un indennizzo.
- Se il reclamo non da esito positivo, è necessario attivare la procedura di conciliazione davanti al Co.re.com (Comitato Regionale per le Comunicazioni).
È obbligatoria prima di andare davanti a un Giudice, ed è qui che si può chiedere:
• L’annullamento di tutte le fatture dopo la disdetta;
• Il rimborso di quanto hai già pagato;
• Gli indennizzi per il disservizio. - Se nemmeno il Co.re.com risolve, puoi agire in giudizio per:
• Accertare che non devi nulla (il “debito” non esiste)
• Farti restituire quanto hai già pagato, con gli interessi
Importante è contestare che quel debito non esiste giuridicamente: Il contratto era finito, le fatture sono senza causa.
Se non hai pagato: si deve contestare tutto e non pagare alcun presunto debito.
Se hai già pagato: hai diritto al rimborso completo, IVA e interessi compresi.
Oltre al rimborso, hai diritto a indennizzi se l’operatore:
• Non ha risposto al reclamo entro 45 giorni;
• Ha ritardato la portabilità del numero;
• Non ha “lavorato” il tuo recesso.
Gli importi dipendono dal tipo di disservizio e vengono riconosciuti dal Co.re.com.
Lo Studio Legale Grandinetti è specializzato in controversie con operatori telefonici e tutela dei diritti dei consumatori: ci occupiamo da anni di controversie con operatori telefonici e conosce ogni strategia difensiva utilizzata dalle compagnie, ottenendo per i nostri clienti il rimborso di migliaia di euro in fatture indebite e gravi ritardi nella portabilità.
Lo Studio Legale Grandinetti gestisce per te l’intero percorso:
• Analizziamo la tua documentazione (disdetta, fatture, pagamenti);
• Inviamo il reclamo formale all’operatore in tua rappresentanza;
• Attiviamo la procedura Co.re.com e ti assistiamo in ogni fase.
Se necessario, agiamo davanti al Giudice per ottenere il rimborso completo e gli indennizzi.
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